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Sub Emendamento n. 0.1.500.176 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 03/06/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Martina NARDI (PD) e altri

testo emendamento del 03/06/17

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, lettera a), sopprimere le parole da: per ciascun collegio uninominale determina il candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma 20:
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   a-bis) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;
   sopprimere le lettere h) ed i);
   alla lettera l), sopprimere le parole: infine e sostituire le parole: individuati ai sensi delle lettere h) ed i) con le seguenti: proclamati eletti ai sensi della lettera a-bis);
   alla lettera m) sostituire le parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione con le seguenti: il totale dei voti validi della circoscrizione nonché i nominativi dei candidati eletti ai sensi della lettera a), con l'indicazione della lista di appartenenza;

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 21, capoverso articolo 83, sostituire i numeri 2 e 3 con i seguenti:
  2) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis);
  3) alla lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: procede ad un primo riparto dei seggi e dopo la parola: fine aggiungere le seguenti: determina il numero di seggi da attribuire, pari alla differenza tra 606 ed il numero di seggi in sovrannumero individuato ai sensi della lettera a-bis), e
  4) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi della c), sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis),
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi della lettera c);
   c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera c-bis):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi della lettera c);
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui alla lettera a-bis) e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra 606 ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui alla lettera c).
  5) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nella circoscrizione, aggiungere le seguenti: pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed il numero di seggi in sovrannumero della circoscrizione medesima;
  6) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) per la determinazione, ai fini di cui alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto i seggi in sovrannumero, si considerano le circoscrizioni in cui le liste medesime hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, secondo l'ordine decrescente.

  Conseguentemente nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso 84:
   al comma 1, sostituire le parole da: seggi, i candidati primi nel collegio con le seguenti: seggi, i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico e successivamente i candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l);
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 25, lettera a), sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per ciascun collegio uninominale determina il candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, sopprimere le lettere h) ed i).

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'Ufficio divide con le seguenti: L'Ufficio individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis). Procede quindi ad un primo riparto dei seggi, dividendo; dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti:, pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla regione ed il numero dei seggi in sovrannumero di cui al precedente periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Procede dunque alle seguenti operazioni:
   a) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi del precedente periodo, sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis),
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi dei precedenti periodi;
   c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi dei precedenti periodi;
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi precedenti e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse al riparto. A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui ai precedenti periodi.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, comma 2, sostituire le parole da: seggi, i candidati primi nel collegio con le seguenti: seggi, i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente i candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l);

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.