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Sub Emendamento n. 0.1.500.227 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 20, le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   b) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso «al comma 23», all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Ricevuta da parte dell'ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e quindi i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l);
   c) alla quarta parte consequenziale, capoverso «al comma 7» le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   d) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e quindi i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).