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Sub Emendamento n. 0.1.500.25 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione, aggiungere le seguenti: e, dopo le parole «il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima», aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.