Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.1.500.64 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente sostituire il numero 3), con il seguente:
  3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione:
    1) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;
    2) divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;
    3) se a seguito delle operazioni di cui al numero 2) risulti da assegnare alle liste della circoscrizione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede ai sensi del comma 2;
    4) se invece la somma della parte intera del quoziente di attribuzione di tutte liste risulti inferiore al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione aggiunto di tante unità quante risultano necessarie affinché si individui il maggiore quoziente elettorale circoscrizionale corretto tale da determinare, una volta divisa la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per lo stesso, l'individuazione di quozienti di attribuzione per tutte le liste circoscrizionali la cui somma delle parti intere produca l'assegnazione alle stesse di un numero di seggi uguale o superiore al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione;
    5) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della circoscrizione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede ai sensi del comma 2;
    6) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della circoscrizione un numero di seggi superiore al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il maggiore quoziente elettorale circoscrizionale individuato ai sensi del numero 3) diminuito di una unità, ottenendo così il quoziente di attribuzione di utilizzo. La parte intera del quoziente di attribuzione di utilizzo rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione di utilizzo siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.».