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Sub Emendamento n. 0.1.500.20 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 1, numero 1), al comma 2, sostituire le parole: 150 collegi uninominali con le seguenti: 154 collegi uninominali;

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   dopo il capoverso: al comma 7, inserire il seguente: al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;
   dopo il capoverso «al comma 9» inserire il seguente:
    «dopo il comma 9 inserire il seguente:
  “9-bis. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: ‘Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste’ ”»;
   i capoversi «al comma 10» e il capoverso «al comma 12» sono sostituiti dai seguenti:
    il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
   2) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   3) la lettera b) è abrogata;
   4) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
   5) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;
  6) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».
   il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli articoli 20-bis e 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogati»;
   il comma 13 è soppresso;
   dopo il comma 13 è inserito il seguente: «All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
    1) al comma 1, le parole: «o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 3:
   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
  «1-bis) alla lettera a), le parole: «per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino Alto Adige/Sud Tirol» sono sostituite dalle seguenti: «per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», e le parole: «150 collegi» sono sostituite dalle seguenti: «154 collegi».