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Sub Emendamento n. 0.1.500.162 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera m), le parole: la cifra elettorale regionale, di ciascuna lista sono sostituite dalle seguenti: a cifra elettorale regionale, di cui alla lettera f) e il numero complessivo dei candidati risultati «primi del collegio» con riferimento ad ogni singola lista.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16-bis, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. Determina per ciascuna lista il numero complessivo nazionale dei candidati risultati «primi dei collegio»; individua quindi le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 3 candidati arrivati primi nei collegi uninominali e le ammette al riparto di cui al punto c).