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Sub Emendamento n. 0.1.500.55 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/06/17

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2: al capoverso comma 8, Art. 17, sostituire i commi 2 e 3 aggiuntivi con i seguenti:

  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi nel collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali, sino alla concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati nei collegi uninominali non risultati primi nel collegio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali. Qualora residuino ancora ulteriori seggi, questi sono assegnati ai candidati nelle liste regionali, secondo il relativo ordine numerico.