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Proposta di modifica n. 1.545 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/06/17

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  «3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
  4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico».
   sostituire i commi da 2 a 31 con i seguenti:
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali».
   b) il comma 3 è soppresso.

  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».

  4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
  5. L'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali».
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale».
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi-plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.».

  8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.
  3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
  4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
  5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione.».

  9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inseritele seguenti: «e i candidati nei collegi uninominali».
  10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei candidati nei collegi uninominali».
  11. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominali»;
   e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
    2) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 19, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.

  12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»

  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate».

  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».

  16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido».

  18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83-bis – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.».

  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. .
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

  24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta», sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;
   b) al comma 3 le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale».

  26. All'articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;
   b) al comma 3 le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse.

  28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 3, le parole «di cui all'articolo 1, comma 2, presentate» sono sostituite dalle seguenti: «presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,»;
   c) al comma 7, le parole «, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle» sono sostituite dalle seguenti: «e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le».

  29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.
  30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse;
   b) al comma 3 le parole «comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c)» e le parole da «e, per ciascuna lista cui sono collegati,» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) il comma 4 è soppresso;
   d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole «A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata»;
   e) il comma 7 è soppresso;

  31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

  Sostituire gli allegati 1, 2 e 3 con il seguente:

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