Proposta di modifica n. 15.46 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/11/13

Al comma 19, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.»

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

            all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;

            all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

            all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

            all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

        all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».