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Proposta di modifica n. 1.573 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/06/17

  Al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: alle liste circoscrizionali; aggiungere le seguenti: nelle regioni divise in più circoscrizioni, il numero di candidati non può essere superiore ad un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero totale di seggi spettante nella regione alle liste circoscrizionali.