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Proposta di modifica n. 1.485 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/06/17

  Al comma 20, capoverso «Art.77», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 20, capoverso «Art. 77» sopprimere la
lettera h);

   all'articolo 1, comma 20, capoverso «Art. 77» lettera i) sostituire le parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione con le seguenti:, il totale dei voti validi della circoscrizione nonché i nominativi dei candidati eletti ai sensi della lettera a), con l'indicazione della lista di appartenenza;

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», lettera c) secondo periodo sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: procede ad un primo riparto dei seggi;

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», lettera c), secondo periodo dopo le parole: A tale fine aggiungere le seguenti: determina il numero di seggi da attribuire, pari alla differenza tra 606 ed il numero di seggi in sovrannumero individuato ai sensi della lettera a-bis), e;

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
  c-bis) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi della lettera c), sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi della lettera c);

c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera c-bis):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi della lettera c);
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui alla lettera a-bis) e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra 606 ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui alla lettera c);

  al comma 21, capoverso «Art.83», alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nella circoscrizione, aggiungere le seguenti: pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed il numero di seggi in sovrannumero della circoscrizione medesima;

  al comma 21, capoverso «Art. 83» dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  e) per la determinazione, ai fini di cui alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto i seggi in sovrannumero, si considerano le circoscrizioni in cui le liste medesime hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, secondo l'ordine decrescente;

  al comma 23, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole da: cui sono stati attribuiti seggi con le seguenti: dopo i candidati vincenti di collegio, ai sensi dell'articolo 77, i candidati individuati presentati nelle liste circoscrizionali, secondo l'ordine numerico, e quindi gli altri candidati non vincitori di collegio;

  al comma 23, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

  All'articolo 2, comma 6 capoverso 16, comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere la lettera h);

  all'articolo 2 comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: L'Ufficio divide con le seguenti: L'Ufficio individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a). Procede quindi ad un primo riparto dei seggi, dividendo; dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti:, pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla regione ed il numero dei seggi in sovrannumero di cui al precedente periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Procede dunque alle seguenti operazioni:
   a) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi del precedente periodo, sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);
   b) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi dei precedenti periodi;
   c) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi dei precedenti periodi;
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi precedenti e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse al riparto. A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui ai precedenti periodi.

  All'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, dopo i candidati vincenti di collegio, ai sensi dell'articolo 16, i candidati individuati presentati nelle liste circoscrizionali, secondo l'ordine numerico, e quindi gli altri candidati non vincitori di collegio;