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Proposta di modifica n. 1.567 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/06/17

  Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le liste che, ai sensi dell'articolo 83, hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le liste che, ai sensi del comma 1, hanno diritto ad un solo seggio nella regione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 2, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.