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Proposta di modifica n. 1.707 ai ddl C.2352 , C.2690 , C.3223 , C.3385 , C.3986 , C.4068 , C.4088 , C.4092 , C.4128 , C.4142 , C.4166 , C.4177 , C.4182 , C.4183 , C.4240 , C.4262 , C.4265 , C.4272 , C.4273 , C.4281 , C.4284 , C.4287 , C.4309 , C.4318 , C.4323 , C.4326 , C.4327 , C.4330 , C.4331 , C.4333 , C.4363 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/06/17

  All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «6. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e successivamente modificato dall'articolo 2, commi 8 e 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è così sostituito:
  «Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale unitamente a un atto unilaterale d'obbligo, nel quale ciascuno di essi si impegna, nel caso abbia accordato un voto ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, a non votare un'ulteriore fiducia a un Governo diverso, una volta che siano trascorsi quindi giorni dalla revoca della fiducia al precedente ovvero dalle dimissioni dello stesso.
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  3. Una copia autografa dell'obbligo unilaterale di cui al comma 1 viene trasmessa a cura dell'ufficio centrale nazionale alla Presidenza della Repubblica, ai fini delle autonome valutazioni del Capo dello Stato ai sensi degli articoli 88 o 92 della Costituzione».