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Proposta di modifica n. 15.63 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

        «20-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto''».

        Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''20,5 per cento''».