Proposta di modifica n. 1.2
al ddl C.4220 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 07/06/2017 in II Giustizia della Camera da Maria COSCIA (PD) e altri 19 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 07/06/17
Al comma 1, lettera a), capoverso 518-novies, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in favore del proprietario o dell'ente gestore del bene, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore del proprietario o dell'ente gestore del bene, previo consenso di quest'ultimo, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.