Proposta di modifica n. 1.2 al ddl C.4220 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/06/17

  Al comma 1, lettera a), capoverso 518-novies, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in favore del proprietario o dell'ente gestore del bene, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore del proprietario o dell'ente gestore del bene, previo consenso di quest'ultimo, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.