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Proposta di modifica n. 1.603 al ddl C.4368 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/06/17

  Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:
  84-bis. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo».

  84-ter. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera c-bis), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159».

  84-quater. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.
  84-quinquies. Lo schema di regolamento di cui al comma 84-quater è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.