presentato il 13/06/2017 in Assemblea della Camera da Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/06/17
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 270-septies (Integralismo islamico) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
c) la negazione della libertà religiosa;
d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.
Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.