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Proposta di modifica n. 1.843 al ddl C.4368 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/06/17

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 270-septies (Integralismo islamico) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

  Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
  È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.