Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.844 al ddl C.4368 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/06/17

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 612-bis del Codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma del presente articolo è commesso da istituti bancari e/o società finanziarie e/o filiali di recupero credito e/o qualsiasi altro soggetto giuridico e/o nella attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalichino quanto previsto dalla legge e le norme del codice di procedura civile. La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica.».