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Proposta di modifica n. 1.307 al ddl C.4368 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/06/17

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla corte di appello.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.