Proposta di modifica n. 16.25 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L'indennizzo da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti Spa per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

        all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2915 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

        all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2, 1 per mille»;

        all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

        All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento'';

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti. variazioni in diminuzione:

        2014:    –  30.000;

        2015:    –  30.000;

        2016:    –  30.000.

            b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.