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Proposta di modifica n. 16.30 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 46, comma l, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: ''pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123,'' sono inserite le seguenti: ''nonché ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Lombardia''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede, o valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

        All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

        All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per cento'';

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2014:    –  30.000;

            2015:    –  30.000;

            2016:    –  30.000.

            b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.