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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.4407 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/06/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica in materia di servizi wellness offerti dalle strutture alberghiere e fruiti dai clienti alloggiati).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.