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Proposta di modifica n. 9-TER.1 al ddl S.2853 in riferimento all'articolo 9-TER.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/06/17

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Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 9 ter. - (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria). - 1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4 bis, comma 2, introdotto nel decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:

            a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;

            b) sia in possesso del diploma di laurea;

            c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;

            d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza o in altre Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi;

            e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla letto d), valutazioni annuali tutte positive.

        2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).

        3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria».