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Articolo aggiuntivo n. 14.0.2 al ddl S.2853 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/06/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1.

        1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

        "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».