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Proposta di modifica n. 1.162 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, e agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, una quota pari al 10 per cento delle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui al comma 10, è destinata a incrementare per le medesime finalità, per gli anni 2013 e 2014, la dotazione del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012. n. 213.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 10-bis, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a causa di carenza di liquidità, in deroga al comma 1, chiedono l'anticipazione delle somme da destinare ai predetti pagamenti a valere sulle risorse del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.