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Articolo aggiuntivo n. 30-BIS.0.1 al ddl S.2853 in riferimento all'articolo 30-BIS.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/06/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Remunerazione provvisoria delle prestazioni dei EEA).

        1. Al fine di consentire la fissazione delle tariffe delle prestazioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito di una completa ricognizione ed analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle strutture erogative delle prestazioni sanitarie è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la operatività delle tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2017.

         2. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2017, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017».