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Articolo aggiuntivo n. 36.0.1 al ddl S.2853 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/06/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

        "7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

        7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio.

        In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni: l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma.

        7-quinquies. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».