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Articolo aggiuntivo n. 41-BIS.0.1 al ddl S.2853 in riferimento all'articolo 41-BIS.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/06/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-ter.

(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali).

        1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 2, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa ai livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

        2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

        3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        4. AI fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

        5. Per il biennio 2017-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura di assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

        6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo Fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2017 ed in euro 4.740,378,49 a decorrere dall'anno 2018, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.