Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo premissivo n. 043-BIS.1 al ddl S.2853 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Precluso

testo emendamento del 14/06/17

sharingList();

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 43.0-bis.

(Esenzione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati ricadenti nelle zone terremotate)

        1. Non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte ipotecarie e catastali, gli immobili del de cuius, distrutti, demoliti o dichiarati inagibili, ricadenti nei comuni del cratere sismico di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

        2. Ai fini di cui al comma precedente, gli enti locali interessati trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il censimento degli immobili distrutti, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi tellurici richiamati al medesimo comma e ricadenti nel territorio di loro competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le modalità di determinazione del relativo mancato gettito erariale.

        3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari al fabbisogno finanziario determinato con il decreto di cui al precedente comma 2».