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Proposta di modifica n. 18.57 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel terzo periodo, dopo le parole: ''previsto dal terzo comma'' sono inserite le seguenti: '', a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria'';

            b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi''.

        24-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: ''ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro'' sono soppresse».