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Proposta di modifica n. 18.97 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 15/11/13

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

        «24-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: ''15 ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio 2014'' e le parole: ''15 novembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 febbraio 2014'';

            b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

        ''2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza''».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro».