presentato il 14/06/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Fabrizio BOCCHINO (Misto) e altri e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/06/17
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché il proprio statuto redatto, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.''»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 16:
1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleto o non siano presenti tutti gli elementi indicati all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.'';
2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma.''»;
3) alla lettera c), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: ''o la dichiarazione di trasparenza'';
4) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all'articolo 15, primo comma, dopo la parola: ''contrassegno'', sono aggiunte le seguenti: ''e dello statuto''».
Conseguentemente:
al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico.»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Al fine di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché una dichiarazione di conformità dello statuto alle indicazioni di cui al comma 2, articolo 3 del presente decreto, rilasciata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. La Commissione ricevuto lo Statuto e la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale da essa tenuto.
3. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.
4. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10».
Conseguentemente,
all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «Salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo» con le seguenti: «Salva diversa disposizione di legge o dello statuto»;
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati» con la seguente: «depositato».