Proposta di modifica n. 3.2 al ddl S.2439 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 14/06/17

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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''i partiti, i movimenti, i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito; del movimento o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei canditati per la presentazione delle liste.'';

        2) sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

            "1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;

            1-ter) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis"».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

            «1-bis. I movimenti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato ''testo unico per l'elezione della Camera'' sono tenuti all'adempimento dei medesimi obblighi di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dalla legislazione vigente recante obblighi e regolamentazione dei partiti politici».