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Proposta di modifica n. 24.206 ai ddl C.1987 , C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 24.
argomenti:  

testo emendamento del 15/06/17

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – 1. All'articolo 146, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».