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Articolo aggiuntivo n. 26.0202 ai ddl C.1987 , C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 15/06/17

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, in materia di estensione delle competenze delle guide alpine e di montagna).

  1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono premesse le parole: «La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna, si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna»;
   b) al comma 2, le parole: «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni territoriali».;
   c) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi» sono sostituite dalle seguenti: «dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».