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Proposta di modifica n. 27.1 ai ddl C.1987 , C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 27.
argomenti:  

testo emendamento del 15/06/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.