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Articolo aggiuntivo n. 11.01 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/06/17

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
   b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
    dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
    dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;
   c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
    d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
    d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE.»;
   d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.»;
   e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

Art. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

  1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborate la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
  2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;
   f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;»;
   g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

  1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
   a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
   b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
  2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

  1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
   a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
   b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
  2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
   a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
   b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
   c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
  5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite»;
   h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25,000 euro.
  4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati;
   a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.