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Articolo aggiuntivo n. 11.02 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 15/06/17

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

  1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».