presentato il 14/06/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Gaetano QUAGLIARIELLO (FL(Id-PL, PLI)) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 14/06/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche del presidente della giunta regionale e di sindaco, per le quali è prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n. 361, i partiti e le coalizioni di partiti, nonché i partiti che intendano presentare liste unitarie di coalizione, possono svolgere, elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le elezioni primarie di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per la elezione della Camera dei deputati.
3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per la elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.
4. Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali, in quanto compatibili.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni primarie gli iscritti al partito dei cittadini sostenitori del partito che siano residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale.
6. Sono sostenitori i cittadini che si iscrivono nel registro dei sostenitori del partito organizzatore delle elezioni primarie.
7. In caso di elezioni primarie di coalizione, i cittadini debbono essere iscritti ad uno dei partiti della coalizione organizzatrice ovvero essere iscritti nel registro dei sostenitori di uno dei medesimi partiti.
8. È vietato partecipare ad elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni di partiti in vista della medesima scadenza elettorale.
9. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali e di settanta giorni per la elezione della Camera dei deputati.
10. I regolamenti di cui al comma 9 disciplinano i criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito, di cui al comma 6.
11. I medesimi regolamenti prevedono altresì i criteri per la individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al partito, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto sul sito internet ufficiale del partito.
12. La commissione elettorale di partito territorialmente competente provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco è composto dagli iscritti e dai sostenitori che si siano iscritti nel registro di cui al comma 6, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.
13. L'elenco di cui al comma 12 è depositato, entro il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.
14. Nei quindici giorni successivi al deposito, la cancelleria del tribunale verifica la regolarità degli elenchi depositati e la titolarità del diritto elettorale degli iscritti negli elenchi.
15. La cancelleria verifica altresì che nessuno degli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto sia contemporaneamente iscritto ad un altro elenco per partecipare ad un'altra elezione primaria organizzata per la medesima scadenza elettorale.
16. Qualora siano riscontrate delle irregolarità, la cancelleria le comunica alla commissione elettorale, la quale provvede a correggere e a pubblicare l'elenco degli aventi diritto al voto sul sito internet ufficiale del partito.
17. Avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è possibile proporre, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco, ricorso al collegio del probiviri territorialmente competente.
18. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro due giorni dalla sua presentazione.
19. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale di partito territorialmente competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.
20. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale di partito territorialmente competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.
21. La richiesta di cui al comma è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partite definito dal regolamento di cui al comma 10, con firme autenticate.
22. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima consultazione primaria.
23. La commissione elettorale competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dei commi da 20 a 22.
24. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui alcomma 20.
25. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dei commi 23 e 24, l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito territorialmente competente.
26. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alta commissione elettorale competente, responsabile della esecuzione.
27. Il voto è libero e segreto.
28. I regolamenti di cui al comma 10 determinano i criteri per la fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.
29. Chiuse le operazioni di voto procede allo spoglio immediato delle schede, alle scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
30. La commissione elettorale di partito territorialmente competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
31. I regolamenti di cui al comma 10 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.
32. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri centrale, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.
33. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti che formano la coalizione.
34. Nel caso di cui al comma 33, ciascun partito aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni primarie.
35. Alle elezioni di cui al comma 33, si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle previsioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 33, nel rispetto delle previsioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dalle rispettive norme statutarie.