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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/06/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.».