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Proposta di modifica n. 1.46 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/17

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».