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Proposta di modifica n. 1.78 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/06/17

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  «39-bis. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa e/o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  39-ter. I fondi negoziali territoriali adeguano il proprio ordinamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1. Decorsi sei mesi, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».