Proposta di modifica n. 1.99 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/17

  Al comma 41, capoverso comma 3-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto e, in ogni caso, in ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.