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Proposta di modifica n. 1.109 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/17

  Sostituire il comma 44 con il seguente:
  44. Al fine di rafforzare le misure a sostegno della tutela dei dati personali e per favorire l'iscrizione da parte degli utenti al registro pubblico delle opposizioni possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento. Nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche finalizzate all'attuazione del presente comma.