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Proposta di modifica n. 1.134 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/06/17

  Al comma 62, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori ai 50.000 metri/cubi anno per il mercato del gas naturale e sopprimere terzo e quarto periodo.