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Proposta di modifica n. 1.188 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/06/17

  Dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
  98-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta le necessarie disposizioni per favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  98-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 98-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016.