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Proposta di modifica n. 1.258 al ddl C.3012-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/17

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 154 con il seguente:
  «154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.»;
   b) al comma 156, sostituire le parole: può svolgere con la seguente: svolge.