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Proposta di modifica n. 1.4 ai ddl C.913 , C.2983 , C.3115 , C.3483 , C.3490 , C.3555 , C.3556 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/17

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge, sono tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute quale titolare dei dati della Rete nazionale di cui al comma 1.