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Proposta di modifica n. 1.14 al ddl S.2683 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 20/06/2017 in II Giustizia del Senato
argomenti:    

testo emendamento del 20/06/17

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LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: ''è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;'' sono soppresse.».