presentato il 20/06/2017 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Emilio FLORIS (FI-PdL) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto
testo emendamento del 20/06/17
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;
b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:
a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «,lettera a),»;
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;
b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».